Data di costituzione: 12 OTTOBRE 2017
ART. 1 – (Denominazione e sede)
- E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile, e della normativa in materia, l’associazione culturale denominata: <<BENECOMUNE – dalla politica alle politiche>> con sede in piazza del Popolo 37 interno 10 – Savigliano.
- Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2 – (Finalità)
- L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di studio ed approfondimento delle istituzioni e dei temi politici in genere. In particolare l’Associazione si propone di:
a. Promuovere le studio e l’approfondimento di temi politici e della società civile al fine di consentire una sempre più consapevole partecipazione alla vita politica e sociale dei cittadini;
b. Promuovere incontri, dibattiti, conferenze seminari e studi relativi alle tematiche locali, nazionali ed internazionali sopra riportate;
c. Divulgare documentazione che tratti le tematiche locali, nazionali o internazionali di carattere politico, socio politico e culturale;
d. Intervenire nei settori della cultura, della politica dell’istruzione, della promozione sociale al fine di perseguire le proprie finalità. - L’associazione potrà svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate che siano utili alla realizzazione delle finalità sociali o comunque attinenti alle medesime, sia direttamente che indirettamente.
ART. 3 – (Soci)
- Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
- L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
- Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
ART. 4 – (Diritti e doveri dei soci)
- I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
- I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
- Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
ART. 5 – (Recesso ed esclusione del socio)
- Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
- L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
ART. 6 – (Organi sociali)
- Gli organi dell’associazione sono:
a. Assemblea dei soci,
b. Consiglio Direttivo
c. Presidente. - Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
ART. 7 – (Assemblea)
- L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
- E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso tramite posta elettronica (o altro strumento individuato dal Consiglio Direttivo) da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;
- L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
- L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 8 – (Compiti dell’Assemblea)
- L’assemblea deve: approvare il rendiconto consuntivo e preventivo; fissare l’importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione; approvare l’eventuale regolamento interno; deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci; eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo; deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
ART. 9 – (Validità Assemblee)
- 1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
- Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
- Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
- L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci con le stesse regole dell’assemblea ordinaria di cui al punto precedente.
ART. 10 – (Verbalizzazione)
- Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
- Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART. 11 – (Consiglio direttivo)
- Il Consiglio direttivo è composto da numero 5 membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo individua al suo interno il Tesoriere e il Segretario.
- Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
- Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
- Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 2 mandati consecutivi.
ART. 12 – (Presidente)
- Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea; convoca l’Assemblea dei Soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
ART.13 (Tesoriere)
- Ha il compito di gestire le attività contabili dell’Associazione, i flussi dei fondi e le relazioni con i terzi collegati a tale attività (Banche, prestatori d’opera o di servizi, Istituzioni…)
ART.14 (Segretario)
- Ha il compito di gestire le attività di carattere amministrativo quali (a titolo di esempio): la convocazione degli organi collegiali, la verbalizzazione delle riunioni, la preparazione dei rendiconti economici e quanto attinente al buon funzionamento dell’associazione.
- Ha in particolare il compito di attivare i canali social e di relazione con i media.
ART. 15 – (Risorse economiche)
- Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
a. quote e contributi degli associati;
b. eredità, donazioni e legati;
c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d. contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
e. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
g. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati.
3. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
4. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
ART. 16 – (Rendiconto economico-finanziario)
- Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno
trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo. - Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
ART. 17 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
- L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9.
- In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità.
ART. 18 – (Disposizioni finali)
- Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.